Quando si parla di quorum referendum si intende la soglia minima di partecipazione perché il voto sia valido. In Italia vale per il referendum abrogativo: deve votare la maggioranza degli aventi diritto, cioè la metà più uno, e poi vince la risposta con più voti validi. Il referendum costituzionale non ha quorum, mentre per i referendum regionali e comunali le regole le fissano statuti e regolamenti.
In questa guida trovi cosa dice la Costituzione, come si calcola l'affluenza, quante firme servono per chiedere un referendum e quali proposte di modifica sono state presentate in Parlamento.
Qual è il quorum del referendum abrogativo
Il referendum abrogativo serve a cancellare, in tutto o in parte, una legge o un atto con valore di legge. Lo regola l'art. 75 della Costituzione, che al quarto comma fissa due condizioni insieme:
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La prima condizione è il quorum di partecipazione (o quorum strutturale): senza la metà più uno degli aventi diritto alle urne, il referendum non è valido, qualunque sia il risultato. La seconda è la maggioranza: se il quorum c'è, vince il sì o il no in base ai voti validi.
Lo stesso articolo esclude alcune materie: non si può chiedere il referendum su leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Possono votare tutti i cittadini che eleggono la Camera dei deputati.
Il quorum pesa molto sulle campagne. Dal 1997 a oggi i referendum abrogativi nazionali lo hanno superato solo nel 2011, con poco più della metà degli aventi diritto alle urne. All'ultima consultazione, l'8 e 9 giugno 2025, ha votato circa il 30% degli elettori in Italia e nessuno dei cinque quesiti è stato valido. Per questo chi è contrario a un quesito a volte sceglie l'astensione invece del no: non votare aiuta a far mancare il quorum.
Il referendum costituzionale ha il quorum?
No. L'art. 138 della Costituzione prevede che una legge di revisione costituzionale, approvata dalle Camere con due votazioni a distanza di almeno tre mesi, sia sottoposta a referendum se entro tre mesi dalla pubblicazione lo chiedono un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o cinque consigli regionali. La legge non viene promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non c'è una soglia di partecipazione: decide chi vota.
Il referendum non si tiene se la legge, nella seconda votazione, è stata approvata da ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Un esempio recente: al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sulla legge in materia di ordinamento giurisdizionale ha votato il 58,93% degli elettori in Italia, secondo i dati del Ministero dell'Interno su Eligendo. Il risultato sarebbe stato valido anche con un'affluenza molto più bassa.
Quorum, maggioranza e firme: il confronto
| Tipo di referendum | Chi lo chiede | Quorum di partecipazione | Come si decide |
|---|---|---|---|
| Abrogativo nazionale (art. 75) | 500.000 elettori o 5 consigli regionali | Maggioranza degli aventi diritto | Maggioranza dei voti validi |
| Costituzionale (art. 138) | 500.000 elettori, 5 consigli regionali o un quinto dei membri di una Camera | Nessuno | Maggioranza dei voti validi |
| Regionale | Secondo lo statuto della Regione | Secondo lo statuto | Secondo lo statuto |
| Comunale | Secondo lo statuto del Comune | Secondo lo statuto, anche nessuno | Secondo lo statuto |
Come si calcola l'affluenza di un referendum
L'affluenza è il rapporto tra votanti e aventi diritto. Per il quorum conta chi ha partecipato alla votazione, quindi:
- le schede bianche e nulle contano come partecipazione, ma non entrano nei voti validi che decidono il risultato;
- chi va al seggio e rifiuta la scheda non viene registrato tra i votanti, quindi non conta per il quorum;
- gli italiani residenti all'estero fanno parte degli aventi diritto e votano per corrispondenza, come prevede la legge 459/2001: pesano sul denominatore anche quando votano in pochi.
Un esempio di calcolo: se gli aventi diritto fossero 50 milioni, per la validità servirebbero almeno 25.000.001 votanti. Se votassero in 26 milioni, il quorum sarebbe raggiunto e il quesito passerebbe con la maggioranza dei voti validi; se votassero in 24 milioni, il referendum non sarebbe valido nemmeno con il 100% di sì.
La sera del voto il Ministero dell'Interno pubblica su Eligendo l'affluenza in diversi orari e poi i risultati, con i dati delle sezioni in Italia e quelli del voto dall'estero distinti. Il dato che decide è quello dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione: sulla base dei verbali degli uffici provinciali e di quello per l'estero verifica se ha votato la maggioranza degli aventi diritto, somma i voti validi favorevoli e contrari e proclama il risultato (art. 36 della legge 352/1970).
Quante firme servono per un referendum e in che tempi
Per il referendum abrogativo servono 500.000 firme di elettori, oppure la richiesta di cinque consigli regionali. I passaggi sono fissati dalla legge 352/1970:
- almeno dieci promotori si presentano alla cancelleria della Corte di cassazione e la richiesta viene annunciata in Gazzetta Ufficiale;
- si raccolgono le firme, online sulla piattaforma pubblica del Ministero della Giustizia con SPID o CIE, oppure su fogli vidimati con firme autenticate;
- le firme su carta vanno depositate in Cassazione entro tre mesi dalla vidimazione dei fogli, insieme ai certificati elettorali;
- le richieste si depositano dal 1° gennaio al 30 settembre; non si può depositare nell'anno prima della scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi dopo la convocazione delle elezioni politiche;
- l'Ufficio centrale per il referendum verifica la regolarità delle richieste, segnala le irregolarità entro il 31 ottobre e decide in via definitiva entro il 15 dicembre;
- la Corte costituzionale giudica se il quesito è ammissibile;
- il Presidente della Repubblica indice il referendum, che si vota in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno. Se le Camere vengono sciolte prima, il referendum già indetto viene sospeso.
Per il referendum costituzionale le 500.000 firme vanno raccolte entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale in Gazzetta Ufficiale. Anche in questo caso si può firmare online. Per pianificare la raccolta, la guida alla raccolta firme spiega tavoli, autenticazione e ritmo giornaliero: 500.000 firme in tre mesi sono circa 5.400 firme al giorno.
Referendum regionali e comunali: il quorum dipende dallo statuto
Per i referendum delle Regioni la Costituzione rinvia allo statuto regionale (art. 123), che regola iniziativa popolare e referendum su leggi e atti della Regione. Le scelte sono diverse. Lo statuto della Toscana, per esempio, per l'abrogazione di una legge regionale chiede la partecipazione della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali, non degli aventi diritto (art. 75 dello statuto). Altre Regioni hanno mantenuto la maggioranza degli aventi diritto.
Per i Comuni, l'art. 8 del Testo unico degli enti locali permette di prevedere referendum anche su richiesta di un numero adeguato di cittadini, solo su materie di esclusiva competenza locale e mai in coincidenza con elezioni provinciali, comunali o circoscrizionali. Tutto il resto lo decide lo statuto: tipo di referendum (consultivo, propositivo, abrogativo), numero di firme, quorum. Alcuni statuti chiedono la maggioranza degli aventi diritto, altri una percentuale dei votanti alle ultime comunali, altri non prevedono quorum per i referendum consultivi o propositivi. Prima di partire leggi lo statuto e il regolamento sulla partecipazione del tuo Comune: sono pubblicati sul sito dell'ente.
Ci sono proposte per cambiare il quorum?
Sì, ma a novembre 2026 nessuna è in discussione. Dopo i referendum del giugno 2025 sono state presentate diverse proposte di legge costituzionale per modificare l'art. 75. Secondo i dati ufficiali del Senato sull'iter dei disegni di legge:
- alcune intervengono sul quorum di validità del referendum abrogativo (al Senato il ddl S. 1530, alla Camera la proposta C. 2454);
- una propone insieme di aumentare le firme necessarie e di cambiare la determinazione del quorum (S. 1545);
- una propone solo di aumentare il numero delle firme (S. 1524);
- una proposta di iniziativa popolare, presentata il 14 novembre 2025, chiede di abolire il quorum di partecipazione (S. 1720).
Le proposte risultano assegnate alle commissioni senza che l'esame sia iniziato, oppure ancora da assegnare. Per cambiare l'art. 75 serve una legge costituzionale, con il procedimento dell'art. 138. Fino ad allora vale la regola della maggioranza degli aventi diritto.
Come farlo con Poliscope
Poliscope collega Claude o ChatGPT a strumenti per seguire referendum e raccolte firme. Lo strumento Firme in corso legge i referendum e le leggi di iniziativa popolare in raccolta sulla piattaforma del Ministero della Giustizia: firme online, quorum, scadenza, ritmo, firme che servono al giorno e proiezione. Lo strumento Piano di raccolta firme riassume le regole del referendum abrogativo o costituzionale e calcola quante firme ti mancano al giorno e a settimana fino alla scadenza. Lo strumento Leggi sul tema cerca nei titoli dei disegni di legge della legislatura in corso, alla Camera e al Senato, e ti dice chi li ha proposti e a che punto è l'iter: è il modo più rapido per sapere se le proposte sul quorum si sono mosse.
Puoi scrivere, per esempio: «Quali referendum sono in raccolta firme sulla piattaforma del Ministero e a che ritmo vanno? E quali proposte per cambiare il quorum del referendum ci sono in Parlamento?» Le firme raccolte ai tavoli su carta non compaiono nei dati della piattaforma. Per provarlo, registrati: hai 5 € di credito in regalo, senza carta. Se stai preparando una campagna, la guida all'advocacy spiega come collegare la raccolta firme al resto della pressione su chi decide.
Questa guida è un orientamento generale aggiornato a novembre 2026, non una consulenza legale: per un caso concreto verifica con un legale, con l'Ufficio centrale per il referendum o con l'ente competente.